Disegno di Legge S. 2028 – Analisi Critica dell'Articolo 6 e le Proposte USIC Toscana

11 ottobre 2026

Indirizzata a: "Unione Sindacale Italiana Carabinieri

Roma

PEC: usic@pec.it"

Oggetto: DDL S. 2028 – Analisi critica dell'Articolo 6 e proposta di emendamenti prioritari

Alla Segreteria Nazionale USIC

Missiva a cura del Segretario Generale Aggiunto USIC Toscana Gabriele Salusti

L'esame tecnico-giuridico dell'Articolo 6 del DDL S. 2028 evidenzia criticità strutturali che vanno oltre il necessario adattamento del D.Lgs. 81/2008 alle specificità operative delle Forze di Polizia ad ordinamento militare. La formulazione attuale rischia di trasformarsi in una norma di salvacondotto per l'Amministrazione quale "datore di lavoro", laddove sia idonea a sollevare la catena gerarchica dalla responsabilità organizzativa e di prevenzione ovvero trasferendo l'intero rischio sulle spalle del personale operante. Inoltre, una volta in vigore, riduce il perimetro effettivo di competenza delle APCSM con tutte le conseguenze del caso.

Nodi Critici e Profilo Giuridico

1. Presunzione legale di adempimento e inversione dell'onere della prova

L'Articolo 6 stabilisce che gli obblighi di sicurezza a carico dell'Amministrazione si intendono assolti qualora il militare sia formato, provvisto di equipaggiamento omologato e operi nel rispetto dei manuali di servizio.

Impatto operativo e processuale: Si configura un'inversione dell'onere della prova. In caso di infortunio o evento fatale, al Comando sarà sufficiente produrre il foglio matricolare (attestante il corso svolto) e il documento di consegna del materiale. Spetterà al militare infortunato o ai suoi superstiti dimostrare che l'evento sia stato causato da una carente pianificazione tattica o logistica della catena di comando o anche interpretazioni tecniche non appropriate al caso di specie.

2. Ambiguità nella definizione di "Area Operativa"

La norma non traccia un confine netto tra luogo di lavoro ordinario e ambito operativo.

Impatto operativo e processuale: Senza una perimetrazione rigorosa, interventi e pattugliamenti ordinari rischiano di rientrare indistintamente nella nozione di "area operativa". Ciò potrebbe sottrarre i mezzi di servizio (es. la costante e rigorosa manutenzione dei veicoli) e gli strumenti di dotazione alle verifiche stringenti previste dal Testo Unico sulla Sicurezza.

3. Limitazione dei poteri di verifica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLSM)

Sottraendo i siti addestrativi, i poligoni o le aree di simulazione alla disciplina dei classici luoghi di lavoro, si determinerà con buona probabilità un'assenza di controllo esterno.

Impatto operativo e processuale: Viene azzerata la facoltà di ispezione diretta da parte degli RLSM e degli organi di vigilanza specifici. L'attività addestrativa e logistica diviene una gestione chiusa esente da verifiche indipendenti.

4. Disapplicazione delle tutele sullo stress lavoro-correlato e sui rischi microclimatici

L'esclusione del servizio operativo dalle tutele ordinarie comporta la cancellazione della valutazione del rischio microclimatico e dello stress lavorativo, anche in contesti statici e continuativi (es. piantonamenti, vigilanze fisse).

Impatto operativo e processuale: Condizioni estreme (es. sei ore continuative a temperature critiche) non potranno essere contestate sotto il profilo della salute occupazionale ove il militare risulti formalmente dotato dell'uniforme d'ordinanza.

Casistica Pratica e Scenari Operativi

Per chiarire le ricadute concrete del testo normativo, si riportano quattro casi di studio:

  • Posto di controllo extraurbano in orario notturno: A seguito dell'investimento di una pattuglia del Radiomobile posizionata su un tratto stradale ad alto rischio per disposizione della Compagnia, l'Amministrazione potrà eccepire il rispetto degli obblighi esibendo la dotazione della giacca rifrangente, della torcia e dell'abilitazione alla guida. L'inidoneità tattica della localizzazione del posto di controllo non rientrerà nella valutazione del rischio.
  • Impiego in Ordine Pubblico con DPI deteriorati: Intossicazione di operatori causata da filtri delle maschere anti-gas degradati dal tempo. Essendo l'attività di O.P. esentata, l'Amministrazione si limiterà ad attestare la conformità all'atto dell'acquisto originario, eludendo la responsabilità per omessa manutenzione e verifica periodica delle vie respiratorie.
  • Intervento in ambienti con rischio biologico elevato: Operazioni prolungate all'interno di abitazioni in condizioni igienico-sanitarie compromesse (es. esecuzione TSO o arresti) con conseguente contrazione di patologie infettive. L'Amministrazione potendo dimostrare la sola consegna dei guanti monouso sarà esentata dalla predisposizione di protocolli di decontaminazione o di DPI biologici specifici.
  • Infortunio in fase di esercitazione in strutture dismesse: Cedimento strutturale durante un'attività addestrativa di reparti specializzati all'interno di un immobile abbandonato. La classificazione dell'immobile come "area addestrativa esente" escluderà l'obbligo preventivo di verifica statica dell'immobile, rubricando l'evento a mera fatalità.

Linee di Azione ed Emendamenti Prioritari

La Segreteria Regionale USIC Toscana sottopone alla Segreteria Nazionale le seguenti direttrici d'intervento da sostenere presso le commissioni parlamentari competenti.

  1. Soppressione della clausola di presunzione legale di adempimento: Eliminare la dicitura "gli obblighi si intendono adempiuti se..." e sostituirla con l'obbligo per l'Amministrazione di adottare procedure preventive e standardizzate di valutazione del rischio, operative e logistiche.
  2. Delimitazione dell'ambito derogatorio al D.Lgs. 81/2008 e salvaguardia delle tutele giurisdizionali e indennitarie:

    Va ribadito il principio per cui qualsiasi fattispecie resta incondizionatamente soggetta al sindacato dell'Autorità Giudiziaria.

    L'ambito di applicazione del regime di deroga alla disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) deve ritenersi circoscritto alle sole ipotesi di effettivo, imminente e straordinario impiego operativo. Di contro, resta pienamente applicabile la normativa ordinaria in materia di tutela e prevenzione di cui al D.Lgs. 81/2008 per quanto concerne le attività propedeutiche, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, la cura delle dotazioni generali e il mantenimento in efficienza di materiali e presidi individuali.

    Infine, deve essere garantita la tutela indennitaria e risarcitoria in favore del personale per ogni evento lesivo imprevisto o non direttamente ascrivibile a condotta dolosa del danneggiato, ponendo a carico dell'Amministrazione l'onere di provare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo ove lo si voglia attribuire al singolo da indennizzare.

  3. Garanzia delle prerogative degli RLSM: Inserire clausole esplicite che salvaguardino il diritto di accesso e la facoltà di formulare rilievi da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Militare anche nelle fasi di pianificazione logistica e nelle sedi addestrative.

La Segreteria Regionale USIC Toscana

📌 Quadro Normativo: Senato della Repubblica XIX Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 2028

Articolo 6 (Aree operative, addestrative e luoghi di lavoro)

Art. 6. (Aree operative, addestrative e luoghi di lavoro)

1. All'articolo 184 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non si intendono luoghi di lavoro le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative, comprese le unità navali, in territorio nazionale e all'estero, anche al di fuori dalle sedi e dalle infrastrutture di pertinenza, con l'impiego di assetti operativi delle Forze armate, ovvero, le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative nell'adempimento delle funzioni di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, di contrasto alla criminalità o comunque connesse con i compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. Nelle aree di cui al primo periodo, gli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si intendono adempiuti se: il personale militare ivi impiegato è adeguatamente formato, informato e addestrato per le attività specifiche da svolgere; le attrezzature, i materiali e gli equipaggiamenti utilizzati sono adeguati, idonei e conformi alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza; le attività sono pianificate e condotte nel rispetto delle disposizioni tecnico-militari a tutela della salute e della sicurezza indicate dal regolamento ».


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