Esonero dal Servizio Notturno e L. 104/1992: Il Consiglio di Stato Chiarisce i Limiti per il Personale Militare (a Differenza della Polizia di Stato)

Esonero dal Servizio Notturno e L. 104/1992: Il Consiglio di Stato Chiarisce i Limiti per il Personale Militare (a Differenza della Polizia di Stato)


*a cura di Gabriele Salusti

Il Fatto: Il Diniego del Comando e il Giudizio di Primo Grado

Il caso trae origine dall'istanza presentata da un graduato scelto dell'Esercito Italiano, volta a ottenere l'esonero dallo svolgimento dei servizi notturni. La richiesta era motivata dalla necessità di prestare assistenza al coniuge, formalmente riconosciuto portatore di handicap non grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il Comandante del reggimento ha risposto con un provvedimento di diniego .

Il militare ha tempestivamente adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, che — in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione — ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato sulla scorta di un'interpretazione testuale e letterale dell'art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 151 del 2001, imponendo altresì all'Amministrazione di riesaminare l'istanza e condannandola alla rifusione delle spese di lite .

La Pronuncia del Consiglio di Stato: Specificità Militare e Requisito della Gravità

Il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza di primo grado. Con una recente sentenza , la Seconda Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato ha accolto il gravame dell'Amministrazione, ribaltando integralmente la pronuncia del T.A.R. e respingendo il ricorso originario .

I giudici di Palazzo Spada hanno fondato la loro decisione su un impianto argomentativo articolato e di rigorosa esegesi normativa, che vale la pena ripercorrere nei suoi passaggi essenziali.

1. Il Principio di Autosufficienza dell'Ordinamento Militare

Il primo e più solido pilastro della decisione è il principio di autosufficienza dell'ordinamento militare. Al personale militare si applicano unicamente le norme del Codice dell'Ordinamento Militare (COM), le disposizioni da esso espressamente richiamate e quelle esterne che si riferiscono in modo esplicito al personale militare. 

Ne discende una conseguenza diretta e ineludibile: non è predicabile l'estensione automatica (tout court) al personale militare degli istituti previsti dal d.lgs. n. 151 del 2001, come si ricava espressamente dall'art. 1493, comma 1, del COM.

2. Le Fonti Primarie Applicabili in Materia di Disabilità

A livello legislativo primario, in materia di tutela del familiare disabile, assumono rilievo esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104 del 1992. Tali norme trovano applicazione in quanto espressamente richiamate dagli artt. 1506, comma 1, lett. h bis), e 981, comma 1, lett. b), del COM.

In materia di tutela della genitorialità, viene invece in rilievo l'art. 1493 COM, che effettua un rinvio mobile — tenuto conto del particolare stato rivestito dal personale militare — alla normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione .

3. I Limiti degli Accordi di Comparto e la Disciplina del Servizio Notturno

Il Consiglio di Stato ha poi chiarito che gli accordi di comparto per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare hanno un ambito di applicazione rigorosamente delimitato dalla legge. Restano ferme, a livello centrale, le competenze in materia di ordinamento militare, addestramento, operazioni, impiego del personale e organizzazione del lavoro .

Significativamente, nel codice militare i permessi speciali notturni — e non già esoneri tout court dal servizio notturno — sono previsti solo in favore dei volontari in ferma prefissata, al fine di consentire loro di derogare all'obbligo di alloggiamento presso i reparti di appartenenza. Ciò dimostra ulteriormente che la disciplina del servizio militare notturno attiene all'impiego del personale e all'organizzazione del servizio, materie sottratte alla competenza degli accordi di comparto .

4. La Collocazione "Ultronea" dell'Art. 53, Comma 3, del d.lgs. n. 151/2001

Un passaggio particolarmente incisivo della motivazione riguarda la stessa disposizione invocata dal ricorrente. Il Collegio ha rilevato che l'art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 151 del 2001 — collocato in una fonte generale che tutela la genitorialità — rende sorprendentemente facoltativo il lavoro notturno per il lavoratore che abbia "un soggetto disabile a carico". L'inserimento di tale disposizione all'interno di un testo unico destinato alla protezione della genitorialità è stata considerata, non a caso, ultronea ed errata dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato .

Le locuzioni "dipendenti", "lavoratrice", "lavoratore", "soggetto a carico" e "soggetto disabile", utilizzate dalle norme richiamate, devono essere intese — secondo i canoni dell'esegesi teleologica e sistematica — come riferite ai genitori di un figlio disabile, e non a qualsiasi lavoratore che assista un familiare con disabilità .

5. Il Requisito Imprescindibile della Gravità dell'Handicap

Anche qualora si volesse intendere la norma primaria dell'art. 53 come riferita alla generalità dei dipendenti, essa non potrebbe trovare applicazione per il personale militare, sia in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinamento militare, sia per l'impossibilità per la fonte collettiva di esondare dal tassativo alveo delle proprie competenze .

In ogni caso, il Consiglio di Stato ha statuito con chiarezza che soltanto il familiare riconosciuto disabile grave ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992 può essere considerato "a carico" del dipendente ai fini del beneficio dell'esonero dal servizio notturno. Di conseguenza, il diniego relativo all'assistenza di un coniuge con handicap non grave risulta immune da vizi di legittimità .

6. La Specificità del Servizio e gli Interessi Pubblici Primari

L'applicazione di misure assistenziali alle Forze Armate e di Polizia a ordinamento militare non può avvenire in via automatica. Essa deve essere modulata tenendo conto delle peculiarità del servizio prestato, preordinato alla tutela di interessi pubblici primari quali la difesa della Patria e la sicurezza nazionale. Quindi, per capirci, non si può equiparare come per la Polizia di Stato, laddove la Corte di Cassazione ha riconosciuto spazi estensivi, perché si tratta di ordinamento con regole diverse.

L'Esito del Giudizio e le Spese

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Ministero della Difesa, riformando la sentenza del T.A.R. per il Veneto e respingendo il ricorso di primo grado. Nella novità della questione sottesa al giudizio e nel peculiare andamento del processo, il Collegio ha ravvisato eccezionali motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio .

Riflessione e Contestualizzazione: L'Impatto sull'Arma dei Carabinieri

Sebbene la sentenza in commento riguardi un appartenente all'Esercito Italiano, la ratio decidendi impatta in modo diretto e inequivocabile sulla gestione del personale dell'Arma dei Carabinieri e di tutte le Forze Armate e di Polizia a ordinamento militare.

La pronuncia cristallizza con fermezza due principi cardine:

1. Il principio di autosufficienza dell'ordinamento militare preclude l'applicazione automatica delle tutele sul lavoro notturno previste dall'art. 53 del d.lgs. n. 151/2001.

2. Il requisito della gravità dell'handicap costituisce una condizione necessaria e inderogabile per accedere al beneficio dell'esonero dai turni notturni.


Per i quadri dirigenti e per l'azione di rappresentanza sindacale, la pronuncia fissa un confine che al momento (salvo questioni di costituzionalità non ancora invocate o interventi legislativi ad hoc) appare invalicabile: le istanze di esonero dai turni notturni per l'assistenza a familiari disabili devono ancorarsi al rigoroso accertamento della gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992. Avanzare richieste basate su invalidità non gravi (art. 3, comma 1, L. 104/92) espone con alta probabilità al diniego da parte della scala gerarchica, un rifiuto ora ampiamente blindato dalla giurisprudenza amministrativa di vertice.

Come parte sociale, la tesi non appare umanamente condivisibile, poiché il contesto di specificità sia formale che sostanziale pare evidentemente sfavorire chi Serve la Patria in momenti di fragilità familiare così intensi; tuttavia non si può nascondere la testa sotto la sabbia e risulta essenziale calibrare l'assistenza sindacale su presupposti giuridici inoppugnabili, garantendo l'esatta applicazione delle normative speciali e degli accordi di concertazione che disciplinano il comparto, evitando di alimentare aspettative che la giurisprudenza più recente ha inteso non soddisfare. 

Eppure si delinea un elemento critico non di poco conto: essere caregiver e militari, oggi, è problematico. 

Secondo le stime di Eurostat nel 2024 il 24% della popolazione dell'UE sopra i 16 anni aveva una qualche forma di disabilità. 

Si tratta di 1 adulto su 4 ovvero circa 90 milioni di persone 

Si può fare meglio e di più?

La sentenza del Consiglio di Stato, richiamando il piano strettamente formale della coerenza sistematica con l'ordinamento militare, mette in luce una criticità strutturale del sistema italiano di welfare per la disabilità, sfavorendo sostanzialmente i familiari di chi porta le "stellette": un modello prevalentemente fondato su trasferimenti monetari (pensione di invalidità) e sgravi lavorativi (permessi ex L. 104/1992), che finisce per delegare gran parte del lavoro di cura quotidiano alle famiglie — e, nel caso del personale militare, genera un conflitto irrisolvibile tra doveri di servizio e doveri di cura.

In un'ottica de iure condendo, l'analisi comparata potrebbe offrire spunti di riflessione preziosi, indicando modelli alternativi capaci di ridurre alla radice il contenzioso amministrativo in materia di esoneri, ma soprattutto capaci di garantire un rapporto di equità sostenibile, magari con un intervento legislativo solido ovvero anche con uno stanziamento di fondi dedicati.

L'importazione (anche parziale e progressiva) di modelli di welfare a erogazione diretta sul modello nord europeo produrrebbe un effetto deflattivo sul contenzioso, evitare disuguaglianze sostanziali e rendere giustizia al valore di chi serve sotto le armi. Se lo Stato garantisse direttamente l'assistenza alla persona disabile attraverso servizi pubblici strutturati, il dipendente militare non si troverebbe nella condizione di dover scegliere tra il proprio dovere verso la Patria e il proprio dovere verso il familiare vulnerabile. 

In questa prospettiva, la sentenza n. 05088/2026 del Consiglio di Stato non è soltanto un precedente giurisprudenziale da conoscere: è anche un indicatore sistemico che segnala l'urgenza di un ripensamento strutturale delle politiche di welfare per la disabilità nel nostro Paese, a partire proprio dai comparti — come quello militare — in cui il conflitto tra esigenze di servizio e bisogni di cura si manifesta con maggiore intensità.

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 *a cura di Gabriele Salusti*


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